SUPERBONUS 110% 2022

Nato come agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed economia, è rivolto alle unifamiliari e a condomini composti da 2 fino a 4 unità immobiliari singolarmente accatastate (inizialmente vincolate al tetto Isee per le spese sostenute per l’efficientamento energetico e antisismico, per l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), con la recente proroga è stato oggetto di alcune importanti novità.

La Legge di Bilancio 2022: proroga, scadenze e aggiornamenti
– Proroga al 2023 per i condomini e per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari accatastate singolarmente anche se di proprietà di persone fisiche. Inoltre è stata definita la proroga ad aliquota decrescente fino al 2025:

  • del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • del 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

– Per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% delle spese.

– Per le unifamiliari, ville e villette la proroga è a tutto il 2022 senza vincolo di tetto Isee di euro 25.000; è stato inoltre eliminato il limite di accesso agli incentivi per chi non aveva presentato la CILA entro Settembre 2021 per lavori da ultimare entro Dicembre 2022.

– Decreto anti-frode, valido anche per gli altri bonus casa e in vigore dal 12 Novembre 2021: obbligo del visto di conformità se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

INTERVENTI AMMESSI
Il Superbonus 110 comprende gli interventi Trainanti, che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110%, e Trainati, che possono accedere al bonus 110% solo se realizzati congiuntamente ad uno dei primi.

Interventi Trainanti

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico), compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
    Interventi Trainati
  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • l’efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • l’installazione delle infrastrutture per
  • la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

COME ACCEDERE ALLA DETRAZIONE
E’ possibile accedere alla detrazione diretta delle spese portando in detrazione le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (in 5 anni per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i 4 anni per le spese sostenute nel 2022), o, in alternativa:
richiedere lo sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso; con facoltà per i fornitori stessi di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
richiedere la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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